Statuto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO, CULTURALE E RICREATIVA “CAMPER CARAVAN CLUB SALENTO “ 


TITOLO I – Denominazione – Sede 

ART. 1 
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile nonché dalle norme che regolano le Organizzazioni non a scopo di lucro, è costituita con sede in Lecce alla Via Luigi Condorelli n. 4, una associazione non commerciale operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO, CULTURALE E RICREATIVA “CAMPER CARAVAN CLUB SALENTO”. Con delibera del Consiglio Direttivo il sodalizio potrà affiliarsi ad enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica di statuto. 


TITOLO II – Scopo – Oggetto 

ART. 2 
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico senza scopo di lucro la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. 
Essa è apartitica e non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Essa potrà operare in una o più sedi,secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. 

ART. 3 
L’ASSOCIAZIONE SI PROPONE DI: 
a) Diffondere ed ampliare la cultura del “Plein Air”, del turismo itinerante principalmente con l’utilizzo delle autocaravan attraverso contatti fra Persone, Enti ed Associazioni. 
b) Favorire la comunicazione, la socializzazione e l’interazione tra i Soci; favorire i momenti di socializzazione e ludici delle famiglie, in particolare per i giovanissimi e gli anziani, mediante iniziative e attività idonee a tutte le età. 
c) Favorire il turismo itinerante accessibile alle persone con limitate capacità motorie sensibilizzando attivamente gli utilizzatori delle autocaravan, le istituzioni e i produttori di veicoli ricreazionali. 
d) Promuovere e diffondere il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente. 
e) Promuovere la storia, cultura del proprio territorio e dei territori che saranno oggetto di visite o di escursioni da parte dell’associazione;. 
f) promuovere i rapporti tra i soci con particolare riguardo alla valorizzazione dei principi di collaborazione e di solidarietà nonché i rapporti con altre analoghe associazioni operati in Italia e all’estero e con la stampa del settore. 
L’ASSOCIAZIONE PERSEGUE TALI SCOPI MEDIANTE: 
– lo studio d’itinerari di viaggio mirati all’uso del camper in modo da fornire notizie utili sulla viabilità, gli usi e i costumi, le strutture, i trasporti e quant’altro necessario ad un’autonoma organizzazione del viaggio stesso; 
– la pubblicazione e lo scambio d’esperienze mediante scritti proiezioni e informazioni; 
– lo stimolo e l’ affiancamento ad Enti Pubblici o iniziative private per la realizzazione delle infrastrutture necessarie al turismo itinerante. 
L’ASSOCIAZIONE SI PROPONE INOLTRE DI: 
a. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche; 
b. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, 
manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; 
c. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; 
d. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive; 
e. allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci; 
f. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e di quant’altro necessario ed utile per una conoscenza più immediata e diretta dei soci; 
g. esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. 


TITOLO III – Soci 

ART. 4 
Il numero dei soci è illimitato. 
Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli nonché quei soggetti che per meriti riconosciuti siano stati nominati Soci Emeriti o Soci Onorari. 

ART. 5 
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta alla Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti, oltre ché le delibere adottate dagli organi dell’associazione. 
Dopo l’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, ottemperati gli obblighi di natura economica, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. 
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 

ART. 6 
Su proposta del CD o di un terzo dei Soci, l’Assemblea, sentito il parere del Collegio dei probiviri, può decidere di nominare Socio Emerito quel socio che si è distinto per abnegazione, meriti verso l’Associazione o nei confronti di altri soci. 

ART. 7 
Su proposta del CD o di un terzo dei Soci, l’Assemblea, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può decidere di nominare Socio Onorario dell’Associazione persone Fisiche, rappresentanti di Enti o Istituzioni che si siano prodigati a favore del Turismo Plein air, dello sport dilettantistico, della cultura e della promozione del territorio. 

ART. 8 
Il Socio Emerito ed il Socio Onorario, se non già anche socio ordinario, ha diritto a partecipare a tutte le attività dell’Associazione ivi comprese all’Assemblee Ordinarie e Straordinarie con diritto di intervento ma non di voto. 

ART. 9 
La qualifica di socio da’ diritto a: 
– partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione; 
– partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; 
– partecipare alle elezioni degli organi statutari. 
I soci sono tenuti: 
– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni Assunte dagli organi sociali; 
– al pagamento del contributo associativo. 

ART. 10 
I soci sono tenuti a versare anticipatamente il contributo associativo annuale. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. 
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. 


TITOLO IV – RECESSO – ESCLUSIONE 

ART. 11 
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. 

ART. 12 
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio previa decisione del Collegio dei probiviri: 
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione; 
b) che senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione; 
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci. 

ART. 13 
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o e-mail. 


TITOLO V – FONDO COMUNE 

ART. 14 
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 15 – Esercizio Sociale 
L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare all’Assemblea degli associati. 
Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. 


TITOLO VI – Organi dell’Associazione 

ART. 16 
Sono organi dell’Associazione: 
a) l’Assemblea degli associati; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) Il Presidente; 
d) Il Collegio dei Probiviri; 

ART. 17 – Assemblee 
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. 
La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera o e_mail o sms. o in modo complementare almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno il luogo (nella sede o altrove),la data e l’orario della prima e seconda convocazione. Inoltre verrà resa nota tramite pubblicazione sul sito web dell’Associazione. 

ART. 18 
L’assemblea ordinaria: 
a) approva il bilancio preventivo e consuntivo; 
b) procede all’elezione del Consiglio Direttivo; 
c) procede all’elezione del Collegio dei probi Viri; 
d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; 
e) approva gli eventuali regolamenti. 
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. 
L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. 

ART. 19 
L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori. 

ART. 20 
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione,l’assemblea,sia ordinaria che straordinaria,è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. 
Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci ordinari maggiorenni secondo il principio del voto singolo. 
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) soci ordinari presenti. 

ART. 21 
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente della assemblea e dalla stessa approvata. 
 

ART. 22 
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti fra gli associati. 
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il VicePresidente, il Segretario ed il Cassiere. 
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. 
La convocazione è fatta a mezzo sms o mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. 
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: 
a) curare l’esecuzione delle delibere assembleari; 
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo; 
c) compilare i regolamenti interni; 
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; 
e) deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati, per quest’ultima previa decisione del Collegio dei probi Viri; 
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione; 
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’ Associazione. 

ART. 23 
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio;nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. L’assemblea sarà convocata dal Presidente, se in carica o dal Vice Presidente se in carica o dal Consigliere più anziano in carica. 

ART. 24 – Presidente 
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente. In Caso di dimissioni del Presidente e del Vice Presidente spetta al Consigliere Anziano convocare il Consiglio Direttivo per l’elezioni del Presidente e del Vice Presidente. 

ART. 25 – Collegio dei Probiviri 
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea a maggioranza. L’elezione viene indetta dal Consiglio Direttivo entro 12 mesi dalla propria elezione. Il mandato dei Probiviri è triennale, salvo dimissioni o revoca da parte dell’Assemblea Generale. 
Un Proboviro non può essere immediatamente rieletto. 
1. In caso di dimissioni di un Proboviro, subentra il primo dei non eletti. 
2. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Consigliere. 
3. I Probiviri eletti nominano al proprio interno il Presidente. 
4. Il Collegio dei Probiviri è chiamato a dirimere qualunque contenzioso insorto tra i Soci dell’Associazione, tra i Soci ed il Consiglio Direttivo; tra i Soci, i Membri del Direttivo ed il Presidente. 


TITOLO VII – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI 

ART. 26 
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alla attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o rendiconti annuali.Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. 


TITOLO VII – SCIOGLIMENTO 

ART. 27 
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci . Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva,ricreativa e del plein-air, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996, n.662. 
ART. 28 – Norma finale 
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.